Quando si decide di aprire un conto corrente cointestato è bene conoscere ogni aspetto ad esso legato.
Se è vero che un requisito fondamentale è sapere a quali condizioni si va incontro e quali sono le modalità di apertura e gestione, lo è altrettanto sapere cosa succede in specifiche situazioni limite che possono verificarsi.
Una di queste è il decesso di uno dei cointestatari del conto corrente. Cosa accade e come si devono comportare gli altri cointestatari? Cosa prevede la normativa circa la ripartizione delle somme della persona venuta a mancare? Approfondiamo il tema.
La divisione delle somme in caso di decesso di uno dei cointestatari del conto corrente
Dividere le somme tra le parti in caso di decesso di uno dei cointestatari del conto corrente non è sempre una pratica semplice e lineare. Le situazioni che si possono verificare infatti sono tante. Ciò che si deve considerare è legato alla presenza o meno di eredi diretti del cointestatario del conto corrente venuto a mancare e al tipo di firma apportata in fase di apertura del conto corrente (congiunta o disgiunta).
In linea generale, la normativa vigente vuole che laddove siano presenti eredi diretti della persona venuta a mancare, per riscuotere le somme loro destinate, questi debbano presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione per poi esibirla alla banca che deve provvedere a sbloccare la parte di denaro del defunto messa in sicurezza a seguito della ricezione della comunicazione di decesso.
Nella realtà dei fatti, però, non è così semplice. I casi differiscono infatti a seconda che il conto corrente cointestato sia a firma congiunta o disgiunta.
Decesso di uno dei contestatari di un conto corrente a firma congiunta
Nel caso del conto corrente a firma congiunta, se una delle parti viene a mancare, gli altri cointestatari del conto non possono riscuotere le somme che spettano loro di diritto o effettuare alcun tipo di operazione perché il conto corrente viene bloccato fin quando la banca non abbia avuto conferma della diretta ereditarietà delle quote della persona deceduta ed abbia avviato la pratica di successione.
Una volta stabiliti i diretti eredi, le somme presenti sul conto corrente vengono “scongelate” e gli altri cointestatari possono tornare in possesso ciascuno della propria parte.
Conto corrente cointestato a firma disgiunta: cosa succede in caso di decesso di una delle parti
Nel caso del conto corrente a firma disgiunta, invece, la pratica di suddivisione delle somme è molto più lineare.
La parte delle somme del defunto presente sul conto, infatti, viene acquisita per il 50% dagli altri cointestatari e per il 50% dagli eredi della persona venuta a mancare. La banca in questo caso è tenuta a “congelare” solo la parte delle somme spettante agli eredi e ad aprire su di essa la successione ereditaria, lasciando agli altri titolari del conto la possibilità di ritirare o disporre delle loro somme in maniera completamente autonoma.
Il caso della “solidarietà attiva” che libera la banca dalla responsabilità di “congelare le somme”
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (marzo 2021) il cointestatario di un conto corrente a firma disgiunta può prelevare anche l’intera giacenza in caso di morte dell’altra parte, applicando il principio di “solidarietà attiva”. In questo caso, però, il titolare del conto corrente rimasto in vita è tenuto a riconoscere il 50% delle somme appartenenti al cointestatario defunto ai diretti eredi dello stesso in modo autonomo e senza la partecipazione della banca nella pratica di riconoscimento della diretta ereditarietà.
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