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Cresce il numero di persone che scelgono di ottenere un finanziamento grazie alla cessione del quinto. Per molti lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del privato, questa formula rappresenta una soluzione particolarmente comoda e sicura. Chi sceglie la cessione del quinto, infatti, potrà rimborsare le rate attraverso una trattenuta automatica sulla busta paga mensile. Ma cosa succede alla cessione del quinto se si cambia lavoro? Scopriamo di più su come funziona la cessione del quinto e su come gestire il passaggio in caso di cambio di lavoro.
Cos’è la cessione del quinto e come funziona per un lavoratore dipendente
La cessione del quinto è un finanziamento dedicato a pensionati e lavoratori dipendenti. Questo tipo di finanziamento ha conosciuto una grande diffusione negli ultimi anni perché si ottiene in modo semplice e può essere gestito in modo molto agile, considerato l’alto grado di sostenibilità del rimborso. Per quanto riguarda un lavoratore dipendente, infatti, la gestione del rimborso è semplicissima. Una volta che questo ottiene il prestito desiderato, il suo datore di lavoro tratterrà dal suo stipendio un importo mensile che non supererà mai il 20% della retribuzione netta, provvedendo a versare la rata mensile all’istituto di credito che ha erogato il finanziamento. A garanzia della cessione del quinto solitamente viene posto il TFR maturato dal lavoratore.
Cessione del quinto: che succede a chi cambia lavoro?
Con la cessione del quinto la rata di rimborso viene pagata direttamente dall’azienda che ha assunto il richiedente. Ma cosa succede se chi ha contratto il prestito cambia lavoro? Il cambio di lavoro potrebbe portare diversi mutamenti. La nuova posizione lavorativa potrebbe non rientrare nei parametri fissati al momento della sottoscrizione del contratto. Che succede quindi quando chi ha sottoscritto una cessione del quinto cambia lavoro? Non c’è una risposta unica a questa domanda, occorre prendere in considerazione più eventualità. Quando si parla di cambio di lavoro, infatti, si rimanda a tre possibili scenari differenti:
- Il passaggio diretto da un posto di lavoro a un altro;
- La presentazione delle dimissioni volontarie.
Vediamo la cosa più nel dettaglio.
1) Il passaggio diretto da un posto di lavoro a un altro
Se si cambia lavoro, venendo assunti come dipendenti in una nuova azienda, gestire il passaggio della cessione del quinto è semplicissimo. In questo caso, basterà contattare l’istituto finanziario con cui si è sottoscritto il prestito e sarà direttamente la banca a contattare il datore di lavoro per gestire il passaggio.
In base alle modalità attraverso cui avviene formalmente il passaggio ad altro datore di lavoro (se attraverso la conclusione del rapporto di lavoro o cessione del contratto di lavoro o trasferimento senza soluzione di continuità) il TFR maturato potrebbe essere utilizzato o meno per il rimborso del prestito. Il TFR se posto in liquidazione dovrà essere versato alla Banca.
Generalmente l’importo mensile delle rate da pagare rimane lo stesso, a meno che non vi siano delle particolari eccezioni, ovvero se:
- Il nuovo stipendio è pari oppure inferiore del 30% in confronto allo stipendio precedente. In questo caso occorrerà effetturare un ricalcolo della rata mensile da pagare.
- Se il TFR dovrà essere liquidato allora verrà versato alla Banca che procederà all’estinzione parziale allora si avrà una rimodulazione del piano di ammortamento
2) Conclusione del Rapporto di lavoro
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro verrebbe attivata la polizza impiego che prevede un tentativo di accordo con il cliente per un piano di rientro.
Nel caso un lavoratore scelga di cambiare lavoro presentando le dimissioni volontarie dovrà notificare quanto prima la cosa al suo istituto finanziario di riferimento. Dovrà specificare che sta cambiando lavoro e dare tutte le informazioni sulla sua futura occupazione. Tanto più sarà veloce la comunicazione, tanto più il passaggio sarà rapido.
Se il cambio di lavoro non è volontario da parte del dipendenti ma è l’azienda a interrompere il rapporto di lavoro con un suo dipendente, quest’ultima non avrà più il dovere di rimborsare le rate del prestito di questo. In questo caso, la legge sancisce che il datore di lavoro dovrà accreditare tutto il TFR accumulato all’istituto finanziario che ha concesso la cessione del quinto, fino all’eventuale esaurimento del prestito. Se il TFR coprirà interamente la somma da corrispondere, quello che resta potrà essere corrisposto al lavoratore.
La cessione del quinto con la polizza Rischio Impiego
Nel caso il TFR non copra interamente quanto resta ancora da pagare, la cessione del quinto viene comunque garantita dalla polizza Rischio Impiego. Questa assicurazione garantisce il mancato rimborso del prestito da parte del cliente in caso di licenziamento, qualunque sia la causa della risoluzione definitiva del rapporto di lavoro tra il cliente e il datore di lavoro. In questo modo verrà rimborsata anche la parte di debito residuo eventualmente non coperta dal TFR.
Per avere maggiori informazioni in merito, puoi contattare il nostro Servizio Clienti al numero 800 91.90.90 dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 8:30 alle 19:30, oppure inviare una e-mail a sinistri@iblbanca.it specificando le informazioni relative al nuovo datore di lavoro.
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