Tra le tutele spettanti per legge al lavoratore dipendente una delle più importanti è senza dubbio quella riguardante la liquidazione, ovvero un ammontare di denaro che viene erogato dalla società al lavoratore al termine del rapporto di collaborazione, sia esso per pensionamento sia per altra motivazione.
La liquidazione viene calcolata sulla base di alcune variabili importanti:
- ruolo ricoperto in azienda;
- anni di servizio;
- tipologia del contratto di lavoro.
Questa tutela spetta sia ai lavoratori pubblici che privati e, in gergo finanziario, si è soliti chiamarla Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Accanto al TFR, però, esiste anche un’altra tipologia di liquidazione, ovvero il Trattamento di Fine Servizio (TFS).
Entrambe sono il risultato di uno specifico accumulo di denaro da parte del dipendente, anno dopo anno, e hanno la medesima funzione di base seppur con differenze sostanziali. Approfondiamole nel dettaglio.
Cos’è il TFR e chi ne ha diritto
Il TFR, Trattamento di Fine Rapporto, è un’indennità economica che spetta a tutti i dipendenti sia pubblici che privati che hanno un contratto a tempo indeterminato (dal 2001) o determinato (dal 2000).
Il TFR spetta di diritto al lavoratore sia in caso di pensionamento, sia in caso il rapporto di lavoro si concluda prima del raggiungimento dell’età massima di servizio. In questa seconda ipotesi rientrano diverse casistiche:
- dimissioni volontarie;
- licenziamento.
Il Trattamento di Fine Rapporto è di fatto una parte di salario che il dipendente non riceve durante il rapporto di lavoro nella busta paga mensile e che viene accumulato nel tempo per essere erogato al termine del contratto di lavoro.
Il lavoratore può decidere di accantonare il TFR maturato in azienda o di aderire ad un fondo previdenziale privato.
Cos’è il TFS e a chi spetta
Il TFS, Trattamento di Fine Servizio, è un ammontare di denaro che viene riconosciuto al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro. La principale differenza con il TFR è che, in questo caso, ne beneficiano unicamente i dipendenti pubblici e statali, non i privati.
In questa categoria rientrano:
- militari dello Stato Italiano;
- lavoratori civili;
- dipendenti universitari e della scuola pubblica;
- dipendenti di agenzie fiscali e ministeriali;
- personale addetto al Servizio Sanitario Nazionale;
- personale assunto presso enti locali e regionali.
Differenze principali tra TFR e TFS
Come abbiamo detto, la prima differenza tra TFR e TFS è relativa al target di riferimento. Il TFS, infatti, è destinato unicamente ai dipendenti pubblici e statali ed è erogato dall’ente previdenziale.
Un’altra differenze sostanziale tra i due tipi di liquidazione è relativa alla loro natura:
- il TFR ha una natura contributiva e ciò significa che è una sorta di “salario differito” calcolato sulla base di variabili come ad esempio la retribuzione lorda annua, anni di servizio, contributi versati mensilmente ai fini pensionistici;
- il TFS ha una natura retributiva e previdenziale e viene calcolato sulla base dell’ultima busta paga percepita.
Per questa ragione, una terza differenza tra le due tipologie di liquidazione risiede nelle modalità di calcolo.
Il TFR viene calcolato sulla base della somma delle retribuzioni mensili lorde percepite anno su anno divise per 13,5 (tredicesima e quattordicesima – ove disponibile – rientrano tra le mensilità considerate) cui viene sottratto un contributo Inps pari allo 0,5%. L’importo definitivo è soggetto, inoltre, alla variazione Istat annuale.
Il TFS, invece, viene calcolato su 1/12 dell’80% della retribuzione annua lorda (tredicesima inclusa), moltiplicando per gli anni di servizio.
Erogazione del TFS: tempistiche e modalità
Generalmente, il dipendente che ha diritto al TFS lo riceve secondo modalità di erogazione differenti, a seconda della causa che ha portato alla fine del rapporto di lavoro e dell’importo complessivo cui ammonta il capitale spettante.
Per importi di TFS non superiori ai 50.000 euro, le somme vengono erogate per lo più in un’unica rata. Per importi superiori, invece, le rate possono diventare due o tre e vengono erogate dal datore di lavoro in linea di massima ad una distanza di 12 mesi l’una dall’altra.
Tuttavia, le tempistiche di pagamento, sia del TFR che del TFS, possono essere soggette a variazioni importanti.
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