Il prestito con delega si rivolge a lavoratori dipendenti di ruolo e con contratto a tempo indeterminato e può essere di aiuto per fronteggiare le spese in diverse circostanze. È anche noto come doppio quinto, può essere richiesto da chi ha già un prestito con Cessione del Quinto, ma il cumulo tra la rata della Cessione del Quinto e del Prestito con delega non deve superare il 40% dello stipendio netto.
Ecco riassunti, in 9 punti, i passaggi più importanti della normativa che regolamenta il prestito con delega di pagamento.
Quanto prevede la legge
La normativa in merito al prestito con delega è regolamentata dagli articoli 1269 “Delegazione di pagamento” e 1723 “Revocabilità del mandato” del Codice Civile.
Nel 1996 il Ministero del Tesoro ha avviato, attraverso l’emanazione delle circolari n. 46 e n. 63 , il processo di regolamentazione dell’istituto della delegazione, proseguito poi nel 1998, con l’emissione della Circolare n. 29 e nel 2003 con la Circolare n. 37.
La delega di pagamento contempla lo stesso iter e le medesime regole della Cessione del Quinto, sia per quanto concerne l’istruzione della pratica, sia per i requisiti necessari all’ottenimento. Ecco di seguito i passaggi principali.
La normativa sul prestito con delega riassunta in 9 punti
- Circolare n. 46 dell’8 Agosto 1996 del Ministero del Tesoro: prevede l’ammissibilità delle ritenute per delegazione di pagamento, in favore degli Istituti indicati all’art. 15 del D.P.R. 180/1950.
- Circolare n. 63 del 16 Ottobre 1996 del Ministero del Tesoro: stabilisce i vincoli cui devono sottostare i prestiti (Istituti di cui all’art. 15 del D.P.R. 180/1950, rispetto dei limiti di cedibilità ex D.P.R. 180/1950, riconoscimento degli oneri all’amministrazione terza ceduta); ribadisce che per i finanziamenti ex art. 58 D.P.R. 180/1950 esiste un obbligo legale di dare corso agli stessi a titolo gratuito, mentre per le delegazioni trattate dalle circolari del Ministero del Tesoro deve essere stabilito l’onere da porre a carico degli enti erogatori a rimborso dei costi per la gestione del servizio delle ritenute sugli stipendi.
- Circolare n. 29 dell’11 Marzo 1998 del Ministero del Tesoro: stabilisce la misura dell’onere da porre a carico del delegatario.
- Circolare n. 37 del 5 Settembre 2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato: prevede che, in caso coesistessero due contratti, relativi alla Cessione del Quinto e prestito con delega, il limite della quota massima cedibile è quello previsto ex art. 70 del D.P.R. 180/1950 (metà dello stipendio), mentre la quota per il prestito con delega di pagamento non può superare il quinto.
- Circolare n. 21 del 3 Giugno 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato: indica la durata della delega e la coesistenza di un contratto di Cessione del Quinto dello stipendio e di un prestito con delega.
- Circolare n. 554 del 29 Luglio 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Centrale dei Servizi Vari: ribadisce che non è possibile contrarre delega in caso di presenza di Cessione del Quinto e piccolo prestito ex lege 656/60.
- Circolare n. 13 del 13 Marzo 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato: regolamenta alcuni aspetti procedurali limitando la durata delle deleghe convenzionali a 36 mesi, salvo diverse disposizioni.
- Circolare n. 646 del 13 Aprile 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Centrale dei Servizi Vari: chiarisce che la durata delle deleghe rimane quella convenuta dalle parti nei singoli contratti di finanziamento ai sensi dell’art. 1372 del Codice Civile.
- Circolare n. 654 del 20 Aprile 2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione centrale dei Servizi Vari: specifica che la durata delle deleghe rimane quella convenuta dalle parti nei singoli contratti di finanziamento ai sensi dell’art. 1372 del Codice Civile.