Quando ci si mette alla guida, è doveroso pensare alle precise responsabilità che sottendono questa azione, ormai quasi meccanica per molti di noi. La possibilità che si verifichino sinistri, anche se di entità trascurabile, è sempre in agguato, e questo o per nostra negligenza, o per distrazione da parte di altri. In ogni caso, è sempre bene essere adeguatamente informati su una parte dell’assicurazione RC auto che riguarda l’indennizzo diretto.
Che cos’è? Come funziona questo meccanismo di risarcimento? Noi proviamo a spiegarvi in parole semplici quali sono le condizioni di applicabilità, quali le eccezioni e come richiederlo.
Condizioni
In caso di sinistri, esistono precise situazioni che determinano l’applicazione del meccanismo dell’indennizzo diretto e sono le seguenti:
- Il sinistro deve verificarsi in Italia;
- Il sinistro non deve aver provocato lesioni gravi a persone;
- In caso di lesioni riportate dal conducente, queste non devono superare il 9% di invalidità permanente;
- In caso di lesioni di terzi, queste devono superare il 9%;
- I soggetti coinvolti devono risiedere in Italia;
- I veicoli coinvolti devono essere due: a motore, immatricolati e assicurati in Italia;
- I veicoli devono essere entrati in contatto.
Eccezioni
Esistono anche delle condizioni che non consentono di applicare il risarcimento diretto e si verificano quando:
- I sinistri non avvengono su suolo italiano;
- Vi sono più di due veicoli coinvolti;
- La controparte risiede all’estero;
- Lesioni superiori al 9% di invalidità permanente;
- È coinvolto un ciclomotore dotato di vecchia targa (non corrispondente quindi, al sistema di targatura entrato in vigore dal 2006).
Come funziona
Potete richiedere il risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa e questo vi consente di snellire e velocizzare la procedura. La domanda di indennizzo diretto va presentata, assieme alla denuncia, a mezzo di raccomandata a/r. L’assicurazione deve compilare e proporre la propria offerta di indennizzo rispettando i seguenti tempi:
- 60 giorni dal ricevimento della richiesta, per danni al veicolo e a cose;
- 90 giorni dal ricevimento della richiesta, in caso di lesioni riportate da persone.
