RCA: responsabilità civile autoveicoli. Si tratta della responsabilità per danni provocati in eventuali sinistri automobilistici. Ma sappiamo proprio tutto sull’assicurazione RCA? Scopriamo insieme cos’è, come funziona e cosa copre.
Cos’è e come funziona
L’assicurazione RCA, obbligatoria per legge (Legge n°990 del 24 dicembre 1969), è quel tipo di contratto attraverso cui l’assicurato si tutela da eventuali rischi durante la guida. La compagnia assicurativa, dietro pagamento di un premio, provvede al risarcimento dei danni materiali o lesioni a terzi.
Il contratto stipulato avrà validità di un anno. Il tacito rinnovo è stato ormai abolito, ragione per cui dal 2013, in seguito al Decreto Sviluppo bis, l’assicurato dovrà decidere se confermare o cambiare. In caso di sinistro ricordate che l’accaduto va denunciato presso il proprio assicuratore, entro 3 giorni.
Cosa copre
Al momento della stipula del contratto, si stabilisce una somma, definita massimale, grazie alla quale l’assicurato è coperto. Nell’eventualità che si verifichino situazioni di responsabilità maggiore e il danno provocato non è saldabile attraverso il massimale, il cliente dovrà provvedere personalmente a coprire i costi in esubero.
La legge, con il Decreto Legislativo n° 198 del 06/11/2007, stabilisce che:
- In caso di sinistro con danni alle cose, il massimale minimo è di 1.000.000 euro;
- In caso di sinistro con danni alle persone il massimale minimo è di 5.000.000 euro.
Se si volesse aumentare il valore del massimale, in modo da assicurarsi una copertura in caso d’incidenti gravi, è sempre possibile effettuare una maggiorazione sul premio assicurativo annuale.
Inoltre è importante sapere che l’assicurazione RCA:
- Copre i danni ai passeggeri dei veicoli coinvolti nel sinistro;
- Non copre i danni subiti dal conducente responsabile.
L’assicurazione non è operante:
- Se il conducente non è abilitato alla guida;
- Nel caso di autoveicolo o natante adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
- Per i danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alla disposizioni vigenti od alla carta di circolazione;
- Nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.
L’inoperatività della garanzia non è opponibile al terzo danneggiato, ma determina la rivalsa della Compagnia assicuratrice verso l’assicurato per le somme che questa abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.